Il nuovo iperammortamento 2026-2028
Guida completa e procedure d’accesso: chi può usarlo, quanto vale, quali beni e quali spese rientrano, le 5 fasi sulla piattaforma GSE.
1. Che cos’è e a chi si rivolge l’iperammortamento
L’iperammortamento consiste in una maggiorazione dell’ammortamento fiscale valida esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), mentre non ha effetti sull’IRAP.
- Soggetti beneficiari: Tutte le imprese (società di capitali, consorzi, cooperative, imprese individuali) con strutture produttive in Italia.
- Requisiti di accesso: L’impresa deve rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro e gli obblighi contributivi (DURC regolare).
- Esclusioni: Sono esclusi i professionisti (lavoratori autonomi senza reddito d’impresa). Possono accedere le imprese agricole con reddito d’impresa; restano escluse quelle che determinano il reddito su base catastale (reddito agrario). Per il settore agricolo la perizia può essere firmata anche da agronomi, agrotecnici e periti agrari. L’agevolazione non spetta inoltre alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali.
- Definizione di “Struttura Produttiva”: Si intende un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, caratterizzato da autonomia tecnica, funzionale e organizzativa
2. Quanto vale il beneficio dell’iperammortamento
L’intensità della maggiorazione varia in base agli investimenti complessivi completati in ciascuna annualità:
- 180% di maggiorazione per investimenti fino a 2,5 milioni di € (equivalente a un risparmio d’imposta di circa il 43,2%).
- 100% di maggiorazione per la quota oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di € (equivalente a un risparmio d’imposta di circa il 24%).
- 50% di maggiorazione per la quota oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni di € (equivalente a un risparmio d’imposta di circa il 12%).
Cumulabilità e Divieti
- Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee sui medesimi costi, a condizione che il supporto non copra lo stesso costo e non si superi il valore del bene stesso (la base di calcolo va assunta al netto di eventuali altri contributi ricevuti).
- DIVIETO DI CUMULO CON IL CONTO TERMICO: L’agevolazione non è assolutamente cumulabile con il Conto Termico 3.0 (come esplicitato dal GSE con l’Articolo KB0017765)
3. Beni Agevolabili: Requisito Oggettivo
Per accedere al beneficio, i beni devono essere nuovi e rientrare negli allegati specifici della legge:
A. Beni Materiali (Allegato IV)
Include macchine utensili, robot, magazzini automatizzati e impianti per l’efficienza energetica. Requisiti obbligatori:
- Controllo tramite CNC o PLC.
- Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica.
- Integrazione automatizzata con la logistica o altre macchine.
- Interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva.
- Rispondenza ai parametri di sicurezza e igiene.
B. Beni Immateriali (Allegato V)
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni (es. AI, Cloud Computing, Cybersecurity, Digital Twin) funzionali alla trasformazione digitale.
C. Autoproduzione di Energia
Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico) destinati all’autoconsumo, a patto che utilizzino moduli iscritti nel registro ENEA (categorie B e C).
Quali spese sono incluse e quali NO?
- Spese AMMISSIBILI (vanno a cespite): Acquisto o realizzazione di macchinari/software, costi di fornitura, posa, installazione, interconnessione e le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento.
- Spese NON AMMISSIBILI: Studi di prefattibilità, consulenze e pratiche autorizzative non sono agevolabili come voce autonoma. Progettazione, direzione lavori e collaudo rientrano nella base agevolabile solo se sono oneri accessori di diretta imputazione al costo del bene (art. 110 del TUIR): la verifica va fatta caso per caso con il proprio fiscalista.
4. Il Requisito della Provenienza Geografica
Il testo originario della Legge di Bilancio 2026 richiedeva che tutti i beni fossero prodotti nell’Unione Europea (UE) o nello Spazio Economico Europeo (SEE). L’art. 7 del DL 38/2026, convertito dalla Legge 88/2026, ha eliminato questo vincolo con effetto dal 1° gennaio 2026. Oggi sono agevolabili anche i beni prodotti fuori dall’UE, con un’unica eccezione per il fotovoltaico.
- Per i beni materiali e i software: non è più richiesto dimostrare l’origine UE/SEE, né per le macchine né per lo sviluppo del software.
- Per gli impianti fotovoltaici: resta l’obbligo di usare moduli con i requisiti europei di origine e qualità, cioè iscritti al registro ENEA nelle categorie B e C (art. 12 del DL 181/2023).
5. Requisito Temporale
Il beneficio si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, basandosi sul principio di competenza fiscale (Art. 109 del TUIR) (consegna, spedizione o ultimazione dell’appalto), indipendentemente dalla data dell’ordine.
- Nota importante: Anche le prenotazioni o gli ordini effettuati nel 2025 possono accedere al beneficio se la competenza fiscale ricade nel periodo agevolato.
- Completamento Impianti Fotovoltaici: Si considera raggiunto solo dopo l’installazione di tutti i dispositivi, il termine delle opere civili, la comunicazione della pratica TICA al Gestore di Rete e la successiva approvazione/comunicazione al sistema GAUDÌ.
6. La Procedura di Accesso (Le 5 Fasi Obbligatorie)
Secondo il nuovo decreto, l’iter sulla piattaforma GSE si articola in 5 fasi obbligatorie (non più 3):
- Fase 1: Comunicazione Preventiva: Prenotazione iniziale delle risorse prima di avviare l’investimento, indicando i dati dell’impresa, la tipologia di investimenti e la data prevista di interconnessione. (La piattaforma GSE è aperta dal 12 giugno 2026, dopo il decreto attuativo MIMIT-MEF del 7 maggio 2026 e il decreto direttoriale del 10 giugno 2026 che ha approvato i modelli; le comunicazioni di conferma sono attive dal 21 luglio 2026).
- Fase 2: Comunicazione di Conferma: Invio entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE, allegando la prova del pagamento di un acconto pari ad almeno il 20%.
- Fase 3: Comunicazione di Completamento: Da trasmettere ad avvenuta interconnessione (o attivazione GAUDÌ per il fotovoltaico) ed entro il 15 novembre 2028. Deve contenere la perizia tecnica asseverata (ora obbligatoria per qualsiasi importo: non vale più la soglia dei 300.000 € della vecchia Transizione 4.0) e la certificazione contabile rilasciata da un revisore legale dei conti.
- Fase 4: Prima comunicazione periodica di monitoraggio: Da inviare entro il 20 gennaio di ciascun anno di ammortamento per monitorare i costi e l’utilizzo previsto.
- Fase 5: Seconda comunicazione periodica di monitoraggio: Da inviare entro il 30 giugno di ciascun anno, indicando il piano di ammortamento effettivo e le quote imputate.
Altre agevolazioni
Tutte le agevolazioni →Conto Termico 3.0
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Se l’investimento comprende un impianto fotovoltaico in autoconsumo o le opere edili necessarie a installare i nuovi beni, verifichiamo con te la parte tecnica dell’intervento prima di avviarlo.