Il Nuovo Iperammortamento 2026-2028
Guida Completa e procedure d’accesso
1. Che cos'è e a chi si rivolge l'iperammortamento
L’iperammortamento consiste in una maggiorazione dell’ammortamento fiscale valida esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), mentre non ha effetti sull’IRAP.
Soggetti beneficiari: Tutte le imprese (società di capitali, consorzi, cooperative, imprese individuali) con strutture produttive in Italia.
Requisiti di accesso: L’impresa deve rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro e gli obblighi contributivi (DURC regolare).
Esclusioni: Sono totalmente esclusi gli agricoltori e i professionisti. L’agevolazione non spetta inoltre alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali.
- Definizione di “Struttura Produttiva”: Si intende un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, caratterizzato da autonomia tecnica, funzionale e organizzativa
2. Quanto vale il beneficio dell'iperammortamento
L’intensità della maggiorazione varia in base agli investimenti complessivi completati in ciascuna annualità::
180% di maggiorazione per investimenti fino a 2,5 milioni di € (equivalente a un credito d’imposta del 43,20%).
100% di maggiorazione per la quota oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di € (equivalente a un credito del 24%).
- 50% di maggiorazione per la quota oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni di € (equivalente a un credito del 24%).
Cumulabilità e Divieti
Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee sui medesimi costi, a condizione che il supporto non copra lo stesso costo e non si superi il valore del bene stesso (la base di calcolo va assunta al netto di eventuali altri contributi ricevuti).
DIVIETO DI CUMULO CON IL CONTO TERMICO: L’agevolazione non è assolutamente cumulabile con il Conto Termico 3.0 (come esplicitato dal GSE con l’Articolo KB0017765)
3. Beni Agevolabili: Requisito Oggettivo
Per accedere al beneficio, i beni devono essere nuovi e rientrare negli allegati specifici della legge:
A. Beni Materiali (Allegato IV)
Include macchine utensili, robot, magazzini automatizzati e impianti per l’efficienza energetica. Requisiti obbligatori:
Controllo tramite CNC o PLC.
Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica.
Integrazione automatizzata con la logistica o altre macchine.
Interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva.
Rispondenza ai parametri di sicurezza e igiene.
B. Beni Immateriali (Allegato V)
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni (es. AI, Cloud Computing, Cybersecurity, Digital Twin) funzionali alla trasformazione digitale.
C. Autoproduzione di Energia
Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico) destinati all’autoconsumo, a patto che utilizzino moduli iscritti nel registro ENEA (categorie B e C).
Quali spese sono incluse e quali NO?
Spese AMMISSIBILI (vanno a cespite): Acquisto o realizzazione di macchinari/software, costi di fornitura, posa, installazione, interconnessione e le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento.
Spese NON AMMISSIBILI: Sono escluse tutte le spese tecniche, tra cui studi di prefattibilità, progettazioni, pratiche autorizzative, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in cantiere.
4. Il Requisito della Provenienza Geografica
Una novità rilevante è che tutti i beni devono essere prodotti nell’Unione Europea (UE) o nello Spazio Economico Europeo (SEE).
Per i beni materiali: Occorre dimostrare l’origine non preferenziale tramite certificato della Camera di Commercio o dichiarazione del produttore.
Per i software: Lo sviluppo sostanziale (codice, test, architettura) deve avvenire in UE/SEE e almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo deve essere riconducibile a soggetti operanti in queste aree
5. Requisito Temporale
Il beneficio si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, basandosi sul principio di competenza fiscale (Art. 109 del TUIR) (consegna, spedizione o ultimazione dell’appalto), indipendentemente dalla data dell’ordine.
Nota importante: Anche le prenotazioni o gli ordini effettuati nel 2025 possono accedere al beneficio se la competenza fiscale ricade nel periodo agevolato.
Completamento Impianti Fotovoltaici: Si considera raggiunto solo dopo l’installazione di tutti i dispositivi, il termine delle opere civili, la comunicazione della pratica TICA al Gestore di Rete e la successiva approvazione/comunicazione al sistema GAUDÌ.
6. La Procedura di Accesso (Le 5 Fasi Obbligatorie)
Secondo il nuovo decreto, l’iter sulla piattaforma GSE si articola in 5 fasi obbligatorie (non più 3):
Fase 1: Comunicazione Preventiva: Prenotazione iniziale delle risorse prima di avviare l’investimento, indicando i dati dell’impresa, la tipologia di investimenti e la data prevista di interconnessione. (Ad oggi, è l’unica fase attiva e inviabile sulla piattaforma GSE, in attesa dei decreti attuativi e dei modelli d’atto ufficiali).
Fase 2: Comunicazione di Conferma: Invio entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE, allegando la prova del pagamento di un acconto pari ad almeno il 20%.
Fase 3: Comunicazione di Completamento: Da trasmettere ad avvenuta interconnessione (o attivazione GAUDÌ per il fotovoltaico) ed entro il 15 novembre 2028. Deve contenere la perizia tecnica asseverata (obbligatoria sopra i 300.000 €) e la certificazione contabile rilasciata da un revisore legale dei conti.
Fase 4: Prima comunicazione periodica di monitoraggio: Da inviare entro il 20 gennaio di ciascun anno di ammortamento per monitorare i costi e l’utilizzo previsto.
Fase 5: Seconda comunicazione periodica di monitoraggio: Da inviare entro il 30 giugno di ciascun anno, indicando il piano di ammortamento effettivo e le quote imputate.